Nel corso degli anni 2020 e 2021, gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità al 90% dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il predetto fondo, se nell'anno precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori sui pagamenti. Questi indicatori sono disciplinati nell'art. 1, co. 859 e seguenti della L. n. 145/2018, che ha istituito la sanzione del fondo di garanzia dei debiti commerciali. Gli indicatori devono essere elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali (co. 861). Sulla normativa è intervenuto prima l'art. 50 del D.L. n. 124/2019, che ha previsto, limitatamente all'esercizio 2019, l'elaborazione degli indicatori (di cui al co. 859) sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente. Poi l'art. 1, co. 854 della L. n. 160/2019, che ha rinviato l'applicazione del fondo di garanzia, stabilendone l'entrata in vigore a partire dall'anno 2021 e che ha abrogato la possibilità di calcolare tali indicatori riferiti all'esercizio 2019 sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili.
Nelle more dell'applicazione della disciplina sul fondo garanzia debiti commerciali che decorrerà dal 2021, con la Faq n. 38 la Commissione Arconet ha rassicurato gli enti affermando che potranno elaborare gli indicatori sui pagamenti, limitatamente all'esercizio 2019, sulla base delle proprie registrazioni contabili, senza tener conto della piattaforma crediti commerciali. Una differente interpretazione, infatti, conclude Arconet, limiterebbe la portata della norma finalizzata ad agevolare l'alleggerimento dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità nel bilancio di previsione.
Vai alla Faq n. 38 della Commissione Arconet allegata
|